Incentivi per Colonnine di ricarica nel Decreto Rilancio

Agevolazioni anche per la mobilità elettrica, introdotte dal Decreto Rilancio per potenziare il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

Superbonus 110% colonnine di ricarica per veicoli elettrici

L’Articolo 119 comma 8 introduce il Superbonus del 110% anche per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, applicabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartibile in cinque quote annuali (o da scontare in fattura o da cedere come credito d’imposta).

Solo in abbinamento con un intervento “Trainanti”

Condizione di base è che l’installazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche o ibride plug-in sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi Trainanti elencati nel comma 1 dello stesso Articolo (isolamento termico, sostituzione di impianto di climatizzazione invernale) e che l’edificio migliori di almeno 2 classi energetiche.

Le spese di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici possono beneficiare anche dello sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121), oltre che per la Superdetrazione del 110%, anche nel caso della detrazione del 50%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art.1, comma 1039, che ha inserito l’art.16-ter del D.L.04/06/2013, n.63).

Colonnine ricarica, Fotovoltaico e Sistemi di Accumulo

Ulteriori vantaggi si possono ottenere abbinando le wallbox all’installazione di sistemi fotovoltaici e di accumulo, ugualmente incentivati dal Decreto Rilancio, con Superbonus 110% e cessione del credito.

Si apre uno scenario di edifici ad elevata efficienza energetica, con riduzione dei consumi e dei carburanti fossili anche per i mezzi di trasporto, incentivando la ricarica elettrica dei veicoli.

Rispondiamo ad alcune delle vostre domande e vi invitiamo ad approfondire le informazione nell’Area FAQ del sito

Si, essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard, quindi minore di 22 kW in AC, e che non siano ad uso pubblico (art. 16-ter DL63/2013).

Si, sono detraibili anche i costi per l’eventuale incremento di potenza della connessione (fino ad un massimo di 7kW).