Cessione del Credito: via libera alla comunicazione all’Agenzia

Dopo anche le recenti modifiche introdotte dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 326047 del 12 Ottobre) è ora possibile inviare la Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, che consente di attuare il meccanismo dello sconto in fattura o di cessione del credito, previsti dall’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nuovo modulo e istruzioni

È importante notare che con il Provvedimento citato è stato leggermente modificato il modello e relative istruzioni per la Comunicazione, che possono essere scaricate ai seguenti link:

Rispetto alla versione pubblicata in data 8 agosto, il nuovo modello contiene modifiche necessarie per una gestione ottimale delle diverse opzioni, relative a tutte le tipologie di interventi ammessi allo sconto in fattura e cessione del credito, indicati all’Art. 121 del Decreto Rilancio.

Comunicazione cessione del credito, pronte le specifiche tecniche

Il Provvedimento contiene anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello.

Si potrà trasmettere accedendo all’Area riservata Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso:

La mia scrivania / Servizi per / Comunicare / Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus

Chi può inviare la Comunicazione

Per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la Comunicazione può essere trasmessa:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
  • per interventi che danno diritto al SuperBonus, unicamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità

Per interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici dovrà essere inviata:

  • dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Nel caso in cui non vi sia obbligo di nominare l’amministratore, può essere inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato;
  • per interventi che danno diritto al SuperBonus, può essere inviata anche dal soggetto che rilascia il visto di conformità; qualora sia inviata da un soggetto diverso, chi rilascia il visto di conformità, è tenuto, mediante servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Quando inviare la Comunicazione

Per interventi che danno diritto al Superbonus può essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista.

A seguito dell’invio della Comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Anche l’annullamento potrà essere richiesto entro il 5 del mese successivo a quello di invio della Comunicazione da annullare.

Scadenza per l’invio

La scadenza per l’invio è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, o, in caso di cessione di rate residue non fruite di detrazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Invio per stato avanzamento lavori

L’opzione sconto in fattura o di cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

Comunicazione per rate residue

L’opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

La cessione può essere disposta in favore di:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Il Provvedimento del 12 ottobre rappresenta l’ultimo tassello atteso per dare il via alle misure previste dal decreto Rilancio in relazione alle modalità di fruizione dei bonus sui lavori in casa sostenuti nel 2020 e nel 2021 e del SuperBonus 110%.

Rimandiamo all’Area dedicata, per ogni altro approfondimento e risposta alle FAQ sottoposte.