Testo Unico per le Rinnovabili

Il Testo Unico per le Rinnovabili è un decreto legislativo volto ad agevolare le procedure per la realizzazione degli impianti FER.

A partire dall’11 dicembre 2025 è in vigore il correttivo del testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2024 ed entrato in vigore il 30 dicembre dello stesso anno.
Quali modifiche sono state apportate?

Novità del Testo Unico per le Rinnovabili

Estensioni e semplificazioni

Innanzitutto, l’ambito di operatività del TU FER, prima relativo solo agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è ora esteso anche ai sistemi di accumulo.

Inoltre, al fine di semplificare i tre regimi amministrativi, viene adottata la piattaforma unica digitale SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili), per:

  • usare  modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti a PAS e delle istanze di Autorizzazione Unica.
  • inviare online tutta la documentazione, congiuntamente agli altri strumenti informatici afferenti alla realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili

Procedure più veloci

Al TU FER viene introdotto l’articolo 9-bis che disciplina tempistiche accelerate per:

  • l’Autorizzazione Unica per interventi di revisione della potenza (con incremento non superiore al 15%)
  • l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 50 MW.

Viene inserito anche l’articolo 12-ter che attribuisce all’ARERA la definizione di procedure alternative per risolvere alcune controversie senza ricorrere al tribunale riguardanti:

  • la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione
  • l’individuazione del regime applicabile
  • l’accertamento sulla sussistenza dei vincoli di cui all’Attività Libera
  • la completezza della documentazione necessaria per la PAS o per l’istanza di autorizzazione unica
  • l’applicazione della disciplina semplificata in presenza di aree classificate come idonee o in zone di accelerazione

Nuove specificazioni

  • In Attività Libera rientrano anche gli impianti fotovoltaici flottanti se: di potenza inferiore a 10 MW, collocati su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%.
  • Viene ridefinito l’“impianto ibrido”: ora include sia interventi che adoperano diverse fonti rinnovabili che installazioni integrate a sistemi di accumulo.
  • L’Autorizzazione Unica comprende:
    • la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
    • la Valutazione di Incidenza Ambientale
    • l’autorizzazione paesaggistica e culturale, e il rilascio di eventuali titoli edilizi.

La verifica di assoggettabilità a VIA, se necessaria, deve precedere l’AU e avere una durata massima di 90 giorni.

Le procedure previste dal Testo Unico per le Rinnovabili

Il provvedimento, in vigore dal 30 dicembre, prevede tre regimi amministrativi per installare e gestire gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio nazionale:

  • Attività Libera per interventi di ridotto impatto. Tra questi, sono inclusi:
    • impianti fotovoltaici con potenza fino a 12 MW integrati su edifici esistenti o fino a 1 MW per impianti a terra
    • sistemi agrivoltaici fino a 5 MW
  • Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per interventi di media complessità
  • Autorizzazione Unica per impianti di maggiore complessità tecnica o di elevato impatto

Le novità introdotte dal Testo Unico per le Rinnovabili

Nell’ottica di semplificare le procedure attraverso la riduzione degli oneri burocratici, nel Testo Unico per le Rinnovabili sono state introdotte diverse novità.

Pubblica utilità e Attività libera

Per la realizzazione di impianti FER di “pubblica utilità” verrà utilizzata la qualifica di interventi urgenti.

Per interventi, invece, di “attività libera” non sono previsti permessi, autorizzazioni o comunicazioni preventive, qualora non vi siano interferenze con beni tutelati o con opere pubbliche.

Requisiti per accedere alla PAS

Per accedere alla Procedura Amministrativa Semplificata sono richieste:

  • la disponibilità delle superfici per la durata dell’intervento
  • la presentazione di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati nel rispetto del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico e attestante l‘impegno al ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto
  • la predisposizione di un programma di compensazioni territoriali per i Comuni coinvolti

Impianti FER più complessi

Per la realizzazione di impianti FER maggiormente complessi è necessario presentare richiesta di installazione alla Regione o al Ministero dell’Ambiente, in base alla potenza (inferiore o superiore a 300 MW), ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica.

Nella richiesta è inoltre necessaria l’assunzione dell’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell’impianto (con analisi dei costi), oltre all’intesa con le Regioni interessate. L’Autorizzazione Unica sarà valida per almeno quattro anni e costituirà un’alternativa agli strumenti urbanistici attualmente previsti.

Zone di accelerazione

Con l’approvazione del Testo Unico per le Rinnovabili sono state introdotte le “zone di accelerazione”, ovvero aree idonee all’installazione di impianti FER, individuate dal GSE entro il 21 maggio 2025.

Al fine di agevolare ulteriormente le procedure autorizzative in tali zone, entro febbraio 2026 le Regioni predisporranno di un piano specifico, soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS).