Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 789 del 16 febbraio 2025, ha affrontato il tema del difficile equilibrio tra la realizzazione di impianti fotovoltaici – elemento strategico per la transizione energetica – e la tutela del paesaggio nelle aree sottoposte a vincolo. La pronuncia fornisce indicazioni rilevanti per operatori del settore energetico, progettisti e sviluppatori che operano in contesti territoriali sensibili.
Le aree protette secondo la normativa
L’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) include tra le aree tutelate per legge, in quanto di interesse paesaggistico, i territori dei parchi e delle riserve naturali.
In tali contesti, qualsiasi trasformazione territoriale – inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici – è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il procedimento autorizzativo prevede una valutazione tecnica articolata, finalizzata a verificare la compatibilità dell’intervento con i vincoli esistenti e con i valori paesaggistici tutelati.
In particolare, l’autorizzazione viene rilasciata solo dopo:
- il coinvolgimento della Soprintendenza competente
- la verifica dell’impatto visivo e territoriale dell’intervento
- l’analisi della coerenza con gli strumenti di pianificazione
A livello locale, la normativa regionale e gli strumenti urbanistici e territoriali definiscono ulteriori condizioni per l’installazione degli impianti, incidendo in modo determinante sulla fattibilità dei progetti.
La sentenza del TAR Lombardia
Il giudice amministrativo si è pronunciato sul diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un impianto fotovoltaico a terra destinato ad attività produttiva, costituito da oltre 1.600 moduli e previsto in un’area agricola interna a un parco regionale, quindi soggetta a vincolo paesaggistico.
Il rigetto da parte della Commissione paesaggio si fondava sulla ritenuta incompatibilità dell’intervento con il contesto territoriale. In particolare, venivano evidenziati:
- le dimensioni rilevanti dell’impianto
- la presenza di opere strutturali permanenti
- l’impatto sulla percezione visiva del paesaggio
- la posizione sopraelevata del sito
- la presenza di numerosi punti panoramici
Secondo l’ente, tali elementi compromettevano in modo significativo l’integrità paesaggistica dell’area.
La valutazione del TAR sul bilanciamento tra energia e paesaggio
A seguito del ricorso presentato dalla società proponente, il TAR Lombardia ha ribadito che l’installazione di impianti fotovoltaici in aree vincolate richiede una valutazione particolarmente rigorosa della compatibilità paesaggistica.
Il giudice ha chiarito che il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla transizione energetica e la tutela del paesaggio spetta all’autorità tecnico-amministrativa competente. Il sindacato del giudice amministrativo si limita invece alla verifica della legittimità del procedimento e della coerenza della motivazione.
L’annullamento di un diniego può avvenire solo in presenza di specifici vizi, quali:
- illogicità manifesta
- carenza o insufficienza istruttoria
- travisamento dei fatti
- motivazione incoerente o contraddittoria
Conferma del diniego all’installazione dell’impianto
Nel caso esaminato, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento negativo, ritenendolo fondato su elementi oggettivi e adeguatamente supportato dall’istruttoria tecnica.
Sono stati considerati determinanti:
- la scala dimensionale dell’impianto rispetto al contesto
- la destinazione agricola dell’area
- l’elevata vulnerabilità paesaggistica del sito
La sentenza evidenzia come l’interesse allo sviluppo delle energie rinnovabili non comporti automaticamente il superamento dei vincoli paesaggistici, soprattutto in presenza di un impatto visivo significativo.
Comunicazione dei motivi ostativi e validità del procedimento
Il TAR Lombardia ha inoltre precisato che la comunicazione preventiva dei motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non determina di per sé l’illegittimità del procedimento. Tale comunicazione rappresenta una fase ordinaria del contraddittorio amministrativo e consente al proponente di presentare eventuali osservazioni.
Il diniego resta pienamente valido purché non emergano successivamente elementi istruttori incompatibili con la decisione finale, come ad esempio un parere favorevole della Soprintendenza. In assenza di tali circostanze, l’amministrazione può concludere legittimamente il procedimento con esito negativo, a condizione che la motivazione risulti coerente e adeguatamente documentata.






