IVA 10% colonnine ricarica: l’Agenzia spiega in quali casi

Con una recente risposta ad interpello, la n. 218, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’IVA applicabile all’installazione di sistemi di ricarica.

 

Infrastrutture di ricarica e IVA

La risposta ripercorre brevemente le disposizioni relative alle infrastrutture di ricarica e all’IVA:

  • la legge di bilancio 2019, con l’inserimento dell’articolo 16-ter nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dove è prevista la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto, posa in opera ed incremento della potenza disponibile fino ad un massimo di 7kW. I punti di ricarica devono avere potenza standard, maggiore di 3,7 kW e minore o uguale a 22kW, e non possono essere ad accesso pubblico.
  • Decreto IVA, numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, sono soggette all’aliquota ridotta del 10% le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria (…), impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; ….».
  • Decreto IVA, numero 127-sexies), la medesima aliquota è applicabile ai «beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies».
  • Decreto IVA, 127-septies) prevede l’aliquota IVA del 10 % per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies».
  • Legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 17 -sexies), comma 1, che prevede che «le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale».

Sistema di ricarica ad uso privato, congiuntamente all’installazione di un impianto fotovoltaico

Il caso sollevato dall’interpello è riferito ad una installazione di un sistema di ricarica ad uso privato, congiuntamente all’installazione di un impianto fotovoltaico; in questa ipotesi l’Agenzia indica le seguenti deduzioni in merito all’applicazione dell’IVA:

  1. non si tratta di “opere di urbanizzazione primaria” essendo ad uso privato;
  2. non rientra nelle previsioni del numero 127 –quinquies) del Decreto IVA, non facendo parte di “reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica” poiché consente infatti il solo trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo.

Essendo però l’installazione del sistema di ricarica facente parte di un unico contratto d’appalto comprendente un impianto fotovoltaico (che rientra nei casi del 127-quinquies) e 127-septies) del Decreto IVA), è ammessa l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10%.

Viceversa, se l’installazione della colonnina di ricarica avviene con un contratto autonomo (senza fotovoltaico) l’IVA applicabile sarà quella ordinaria (22%).

L’Agenzia conclude la risposta all’interpello dichiarando che quanto sopra si applica parimenti anche al caso in cui le colonnine siano fornite ed installate a favore di soggetto con partita IVA per ricaricare propri mezzi aziendali o strumentali.

Quindi, in sintesi, l’installazione di sistemi di ricarica ad uso privato congiuntamente all’impianto fotovoltaico gode, nell’insieme, dell’IVA 10%.

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