I limiti di spesa per il Super Ecobonus 110%

Il Decreto Rilancio prevede per il Super Ecobonus 110% una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo, con limiti di spesa in base al tipo di intervento.

A quanto ammontano i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento?

Limiti di spesa per interventi TRAINANTI:

  1. euro 50.000, per gli interventi di isolamento termico su edifici unifamiliari o “a schiera”; valore che passa a 40.000 euro per unità immobiliare in condomini fino ad 8 unità e a 30.000 euro oltre le 8;
  2. euro 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, fino ad 8 unità, oltre le 8 il limite scende a 15.000 euro, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione o pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi geotermici o di microcogenerazione;
  3. euro 30.000, per gli interventi sugli edifici unifamiliari o case a schiera per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici o di microcogenerazione, ecc….

Limiti di spesa per interventi SLAVE

Limiti di spesa previsti, con detrazione potenziata al 110% se abbinati ad interventi Master:

  1. euro 48.000, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e comunque nei seguenti limiti di spesa specifici:
    • euro 2.400 per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
    • euro 1.600 per ogni kWp nei casi di demolizione e ricostruzione congiunta;
  2. per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con l’Ecobonus 110%, la norma prevede le stesse condizioni e stessi limiti di importo e ammontare complessivo degli impianti fotovoltaici e comunque un tetto massimo di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo;
  3. euro 3.000, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  4. originari tetti di spesa previsti dalla normativa per altri interventi di efficientamento energetico.

Di seguito riportiamo alcune delle vostre domande

Per ulteriori approfondimenti accedi alla sezione dedicata nell’area FAQ:  D | Limiti di spesa e Pagamenti

Sì. Gli edifici unifamiliari hanno un limite di spesa di 60.000 euro per il cappotto termico e di 30 mila euro per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti; in caso di condominio, per esempio di dieci appartamenti, il limite di spesa sarà 600.000 euro per il cappotto termico e 300.000 euro per la caldaia, più tutti gli interventi collegati, come i pannelli solari fotovoltaici e la colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Il limite massimo di spesa è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa.

Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di spesa deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Rimandiamo a tal riguardo a una recente Risposta, n. 138/E del 22 maggio scorso, dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito che vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.