Decreto FER X Transitorio

Il decreto FER X (Fonti di Energia Rinnovabili) Transitorio, approvato dalla Commissione UE il 17 dicembre 2024 e in vigore dal 28 febbraio 2025, ha l’obiettivo di promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui da impianti fotovoltaici, attraverso un meccanismo di supporto in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Il decreto resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, salvo si raggiunga prima un contingente finanziato pari a 3 GW. In tal caso, il decreto decadrà sessanta giorni dopo il raggiungimento di tale soglia per gli impianti fino a 1 MW di potenza.

Gli obiettivi del FER X Transitorio

Il Decreto vuole sostenere la produzione italiana di energia da fonti rinnovabili per favorire l’innovazione e la sicurezza energetica del Paese. La Commissione UE ha approvato un regime di aiuti di stato per un totale di 9,7 miliardi di euro, destinati a sostenere 17,65 GW di nuova capacità rinnovabile, da:

  • impianti solari fotovoltaici
  • impianti eolici
  • impianti idroelettrici
  • impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione

Chi può accedere al beneficio?

Accedono direttamente al meccanismo di supporto:

  • impianti a fonti rinnovabili di potenza ≤ a 1 MW che rispettino i criteri del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), e i cui lavori siano iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto.
  • impianti di potenza > a 1 MW solo tramite procedure pubbliche competitive bandite dal GSE, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto (qui disponibile: Bozza – Schema decreto FERX ) e nei limiti dei contingenti di potenza disponibili (pari a 10 GW per il fotovoltaico)
  • interventi di rifacimento (integrale o parziale) e potenziamento di impianti esistenti, ammessi solo per la nuova sezione di impianto volta al miglioramento dell’efficienza.

Come e quando fare richiesta

Le domande di accesso all’incentivo possono essere presentate entro 60 giorni dall’apertura delle procedure competitive, con le modalità di cui all’art. 7 del decreto. Le graduatorie vengono pubblicate nei successivi novanta giorni.

Se la domanda non viene presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, registrata sul sistema GAUDI di Terna, si perde ildiritto all’agevolazione.

Come viene calcolato l’incentivo

L’incentivo consiste in una tariffa (prezzo di aggiudicazione) erogata dal GSE sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata.

  • Per gli impianti di potenza fino a 1 MW il prezzo di aggiudicazione è determinato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, considerati i costi di investimento e di esercizio monitorati dal GSE.
  • Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW il prezzo di aggiudicazione è pari al prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso, offerta e accettata, nell’ambito delle procedure competitive. Per gli impianti fotovoltaici il prezzo di esercizio superiore corrisponde a 95 €/MWh.

Premi aggiuntivi

  • +27 €/MWh per impianti che sostituiscono eternit o amianto

  • +5 €/MWh per impianti su specchi d’acqua

  • +4 €/MWh per impianti in Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)

  • +10 €/MWh per impianti nel Nord Italia

Modalità di erogazione

  • per gli impianti fino a 200 kW di potenza: il GSE ritira e vende l’energia elettrica, erogando sulla produzione netta immessa in rete il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva
  • per gli impianti sopra i 200 kW: il produttore vende l’energia; Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima. Se la differenza è positiva, il GSE eroga il corrispettivo relativo alla differenza sulla produzione netta immessa in rete, altrimenti lo richiede al soggetto titolare.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie di accesso all’incentivo, gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro ventuno mesi, a pena di applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

Prossimi step

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno adottate con decreto del Mase, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso all’incentivo. Nei trenta giorni successivi il GSE emanerà il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive redatto.