Comunità energetiche: cumulabilità con fondi PNRR

In data 23/02/2024 il GSE ha pubblicato le regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR a favore delle CER (Comunità Energetiche), di seguito un approfondimento su determinate tematiche trattate.

Nell’articolo precedente è possibile approfondire le regole operative, i requisiti principali per gli impianti e le novità introdotte dal GSE, di seguito alcune indicazioni riguardanti la cumulabilità della tariffa incentivante e configurazioni alternative alle CER ammesse all’accesso al servizio

Cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante prevista dal Decreto Mase è cumulabile con contributi in conto capitale, tra cui il contributo PNRR, nella misura massima del 40% della spesa sostenuta, a fronte di una decurtazione del 50%.

Il Decreto Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) n. 414 del 07/12/2023, in vigore dal 24/01/2024 prevede una tariffa riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni di valore compreso tra 60 €/MWh e 120€/MWh, a partire dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER e può variare in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia.

Per accedere a quest’ultimo contributo PNRR, ciascun impianto FER deve presentare i seguenti requisiti:

  1. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
  2. avere potenza non superiore a 1 MW;
  3. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  4. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, se previsto;
  5. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
  6. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
  7. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
  8. entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026;
  9. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione di cui alle summenzionate regole operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico;
  10. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.

Chi sono i soggetti che possono beneficiare del contributo?

Il soggetto beneficiario/soggetto attuatore esterno del contributo deve essere il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto  per cui è richiesto il contributo e l’esclusivo richiedente di accesso al beneficio.

Nel caso di CER, il soggetto beneficiario è la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della stessa avente i requisiti richiesti per i soci/membri.

Non sono ammessi all’accesso al contributo le PMI con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00 e gli utenti finali titolari di impianto con Scambio sul Posto.

Si ricorda che dalle CER sono escluse le grandi imprese.

Cumulabilità nella misura massima del 40%

La cumulabilità nella misura massima del 40% è prevista per spese su impianti nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Spese relative a studi di prefattibilità finanziate al 10%

Invece, le spese relative a studi di prefattibilità, progettazione, direzione lavori, ecc., potranno essere finanziate in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso al finanziamento.

In seguito al rilascio dell’Atto di concessione dell’incentivo PNRR da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il soggetto Beneficiario può richiedere, attraverso il Portale informatico del GSE, il contributo in conto capitale, comprensivo di un’anticipazione fino al 10% massimo dell’importo erogabile.

Tariffa prevista per la CER comulabile senza decurtazione del 50%

La tariffa incentivante prevista per le CER è invece cumulabile senza decurtazione del 50% con i contributi erogati a copertura dei costi sostenuti per:

  • studi di pre-fattibilità;
  • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi;
  • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato.

La tariffa incentivante non è cumulabile con Superbonus

Ci sono alcune forme di incentivo in conto esercizio NON cumulabili con la tariffa incentivante prevista per le CER:

  • Superbonus (di cui all’articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
  • contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili,
  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

Configurazioni alternative alle CER ammesse

Nelle summenzionate Regole operative adottate con decreto del MASE possono accedere alle agevolazioni previste, ulteriormente alle CER:

  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore e secondo le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21, o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (autoconsumatore a distanza);
  • gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (i.e. gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio, secondo le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 199/21) o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (gruppo di autoconsumatori);
  • cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione nella sua piena disponibilità ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera (nel seguito, cliente attivo a distanza);
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, tramite un contratto di diritto privato, (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
  • comunità energetica dei cittadini (nel seguito, CEC), ovvero un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica, avente i seguenti requisiti:
    • fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
    • controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    • avente lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
    • avente il potere di partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, ovvero l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso.