Sconto in fattura o Cessione, quali differenze?

L’articolo 121 del Decreto legge n. 34, convertito con modiche con la legge n. 77 del 17 luglio, prevede che la detrazione spettante per definiti interventi (di cui al comma 2) possa essere tramutata in due opzioni:

  1. nel cosiddetto “sconto in fattura”, fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto;
  2. in un “credito d’imposta cedibile” di valore pari a quello della detrazione originaria che può essere ceduto a terzi.

Sconto in fattura

La prima opzione, quella dello sconto in fattura, è gestita dal fornitore che esegue gli interventi; in pratica, nella fattura di vendita, che conterrà l’indicazione dell’importo della fornitura e dell’iva (calcolata sul totale della fornitura), a piè di documento il fornitore indicherà l’importo dello sconto applicato.

Il valore dello sconto è pari a quello della detrazione spettante, ad esempio:

  • per un intervento che beneficia della detrazione 50%, il cliente finale cede la detrazione spettante al fornitore a fronte dello sconto praticato (50% dell’importo fattura): il cliente finale quindi pagherà solo la parte residua rimanente.
  • per un intervento superbonus con detrazione al 110% lo sconto praticato sarà del 100% dell’importo della fattura e il cliente non pagherà nulla!

Esiste la possibilità, richiamata nella circolare N.24/E dell’Agenzia, che il fornitore dei beni e servizi possa applicare uno sconto “parziale”: in questo caso il cliente finale cederà solo parte della detrazione spettante e di conseguenza il fornitore avrà la medesima parte come credito d’imposta disponibile; ad esempio, per un intervento ecobonus 110% con valore totale (iva inclusa) di 30.000€, il fornitore può applicare uno sconto di 10.000€.

Di conseguenza, il cliente porterà in detrazione 22.000€ (in 5 anni) e il fornitore vedrà assegnato un credito d’imposta di 11.000€ (sempre in 5 anni).

Cessione del credito

I beneficiari della detrazione fiscale (i cliente finali) possono optare, in alternativa, per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare; i cessionari del credito possono essere qualsiasi soggetto, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Un esempio semplice potrebbe essere che il fornitore dei beni emette la fattura e il cliente effettua il pagamento del totale fatturato e cede il credito alla propria banca.

Quanto descritto sopra è riferito alla cosiddetta prima cessione; sono tuttavia possibili ulteriori cessioni dello stesso credito fiscale che possono avvenire senza limitazione sul numero di passaggi e sulla natura dei soggetti cessionari.

La possibilità di cessione del credito e sconto è prevista dal legislatore per spese che sono sostenute negli anni 2020 e 2021; inoltre è possibile la cessione del credito per le rate residue di detrazione spettante non ancora fruite.