Super Ecobonus 110%: per quali edifici?

Con il decreto Rilancio è stata incrementata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, per quel che riguarda particolari interventi in ambito di efficienza energetica o di rischio sismico.

A quali edifici si applica il superbonus?

Il Superbonus 110 % trova applicazione, a determinate condizioni e tipologia di interventi (trainanti e trainati) su:

  • Unità immobiliari singole (unifamiliari)
  • Unità immobiliari funzionalmente indipendenti, all’interno di edifici plurifamiliari (villette a schiera)
  • Condomìni

Sono esclusi dal Superbonus tutti gli edifici che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli).

Interventi effettuati su unità immobiliari singole

In ogni caso, per gli interventi effettuati su unità immobiliari singole o funzionalmente indipendenti, il Superbonus spetta solo per le spese sostenute dalle persone fisiche su massimo due unità immobiliari. Questa limitazione non viene presa in considerazione qualora le spese comprendano interventi antisismici o su parti comuni dell’edificio.

La detrazione spetta al proprietario dell’immobile, al titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), oppure detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Altri beneficiari

In aggiunta il Superbonus si applica anche per gli interventi effettuati da:

  • Istituti autonomi case popolari (Iacp). In questo caso il periodo di detrazione comprende anche i lavori effettuati nei primi 6 mesi del 2022. Gli immobili devono essere adibiti a edilizia residenziale pubblica e possono essere di proprietà oppure gestiti per conto dei Comuni.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di volontariato e associazioni di promozione sociale.
  • Associazioni o società sportive dilettantistiche, solo per lavori destinati ad immobili adibiti a spogliatoi.

Ammessa cessione del credito o sconto in fattura

Anche nel caso di interventi che usufruiscono del Super Ecobonus è ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura; per maggiori dettagli contattaci!