Regole tecniche per il calcolo dell’energia degli Impianti FER

Con la delibera n. 8/2025, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), su proposta del GSE, ha approvato le regole tecniche per il calcolo dell’energia elettrica generata da impianti FER.

Queste regole riguardano il calcolo dell’energia producibile, gli obblighi di comunicazione e la gestione dei dati tra operatori, GSE, Terna e gestori di rete.

A cosa servono le regole tecniche?

Stabilire in modo preciso come si calcola e si certifica l’energia prodotta da impianti FER è fondamentale per tre motivi principali:

  • Erogazione degli incentivi: il GSE può calcolare in modo uniforme quanta energia è stata effettivamente prodotta o quanta sarebbe stata producibile, evitando errori o contestazioni.
  • Raggiungimento degli obiettivi europei: i dati ufficiali sulla produzione rinnovabile devono essere affidabili e confrontabili per rispettare le direttive UE.
  • Trasparenza e controllo: un metodo unico di calcolo riduce rischi di frodi, discrepanze e contenziosi tra operatori, gestori di rete e istituzioni.

Oggetti delle regole tecniche per il calcolo dell’energia degli Impianti FER

Le regole hanno ad oggetto:

  • le modalità di calcolo dell’energia elettrica producibile delle unità produttive (UP)
  • gli obblighi informativi e di comunicazione tra l’operatore (BRP ovvero il produttore) e il GSE
  • gli obblighi informativi e di comunicazione tra Terna e il GSE
  • gli obblighi informativi e di comunicazione tra il gestore di rete e il GSE

Le modalità di calcolo dell’energia elettrica in impianti FER

A seconda della tipologia di impianto FER i modelli di calcolo sono differenti.

Per il fotovoltaico, il calcolo deve basarsi su:

  • i dati di disponibilità della fonte rinnovabile rilevati e registrati
  • le peculiarità degli impianti di produzione.

Obblighi per gli operatori fotovoltaici

Chi gestisce impianti fotovoltaici deve:

  • Sostenere i costi di alimentazione dei sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati, oltre ai costi di manutenzione degli apparati di rilevazione
  • su richiesta del GSE, trasmettere la documentazione per la quantificazione dell’energia elettrica producibile
  • comunicare al GSE i dati sulle indisponibilità dell’impianto (guasti o manutenzione programmata) secondo le modalità stabilite in convenzione

Obblighi per il GSE

Il GSE, in base alle nuove regole:

  • non può, in sede di acquisizione diretta dei dati, modificare i dati di disponibilità della fonte primaria adoperati nel modello di calcolo
  • deve ricevere dal produttore il certificato di calibrazione degli strumenti di misura a ogni ciclo di verifica
  • può richiedere i dati identificativi dell’UP, i dati storici di disponibilità della fonte primaria e i dati dell’energia elettrica prodotta attraverso il portale informatico predisposto
  • nel caso di UP per le quali non sono disponibili i dati di disponibilità della fonte primaria, può usare i migliori modelli meteorologici disponibili per stimare la produzione

Per approfondire:

Queste regole tecniche per il calcolo dell’energia elettrica degli impianti FER rappresentano un passo importante verso una gestione più trasparente, omogenea e affidabile dei dati di produzione.
Per i produttori fotovoltaici, significa nuovi adempimenti ma anche maggiore chiarezza nei rapporti con il GSE e garanzia che i calcoli e le certificazioni siano basati su criteri uniformi e condivisi.