Decreto FER: ASTE, criteri per l’accesso alla graduatoria

Il Decreto FER detto anche FER 1, è il Decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia fa Fonti Elettriche Rinnovabili.

L’incentivo si può applicare agli impianti fotovoltaici in due modalità, tramite iscrizione in appositi “REGISTRI” per impianti da 20kW a 1MW, mentre è prevista la partecipazione ad ASTE (al ribasso) per impianti superiori a 1MW o aggregati costituiti da più impianti di potenza unitaria non inferiore a 20kW e non superiore a 500 kW, purchè la potenza complessiva dell’aggregato sia superiore a 1 MW.

Determinazione dell’incentivo nelle Aste

La tariffa spettante è stabilita applicando alla “tariffa di riferimento” una riduzione percentuale pari all’offerta al ribasso formulata dal produttore nell’ambito delle procedure di registro e asta.
Essa rimane valida per tutto il periodo di diritto agli incentivi (20 anni).

L’incentivo è dato dalla differenza tra la tariffa ed il prezzo zonale dell’energia immessa in rete.

TARIFFE di riferimento

(P = potenza impianto in kW)

20 < P ≤ 100 » 105€/MWh
100 < P ≤ 1.000 » 90€/MWh
P > 1.000 » 70€/MWh

Per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove richiesto dal produttore, al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante omnicomprensiva.

Chi può partecipare alle Aste?

Nella bozza del decreto è prevista la possibilità della partecipazione alle procedure d’asta solo ai soggetti che siano in possesso di adeguata solidità finanziaria, dimostrata con requisiti univoci.

Inoltre, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d’asta e una cauzione definitiva (del 10%) in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d’asta.

Graduatoria di accesso

La graduatoria è formata in base a:

  1. maggiore riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (sono ammesse riduzioni dal 2 al 70% della base d’asta);
  2. rating di legalità di almeno 2 “stellette”;
  3. impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo o aree bonificate;
  4. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Adempimenti dopo lo svolgimento delle aste

Gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’esito dell’asta.

I  soggetti  aggiudicatari  della  procedura   d’asta   possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento. Nel caso tale rinuncia sia  comunicata  entro  sei  mesi  dalla  data  di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della  cauzione definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla  data di pubblicazione della  graduatoria,  il  GSE  escute  il  50%  della cauzione definitiva; successivamente  il  GSE  provvede  ad  escutere l’intera cauzione definitiva.

Partecipazione alle procedure di asta per l’estero

Possono partecipare alle  procedure  di asta gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la  UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia.