Decreto FER: iscritti ai Registri criteri per l’accesso nella graduatoria

Il decreto FER 1 si applica agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e prevede due modalità di accesso agli incentivi, tramite l’iscrizione in appositi “Registri e ad “Aste”. Gli impianti di potenza compresa tra 20 kW e 1 MW accedono tramite procedure “a registro”;

In ognuna delle 7 sessioni di bandi, previsti dal Decreto FER1, il GSE si riserva 90 giorni dalla data di chiusura del bando, per formare e pubblicare la graduatoria sul suo sito.

Ecco le graduatorie per accedere agli impianti iscritti ai registri

Gli impianti iscritti ai registri accedono ad una graduatoria in funzione dei seguenti criteri di priorità da applicare in ordine gerarchico fino a saturazione del contingente di potenza:

  1. Realizzazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo o aree bonificate
  2. Per impianti con rimozione amianto, nell’ordine su scuole, ospedali, edifici pubblici, altri edifici se aperti al pubblico
  3. Impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% di quella dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore ai 15 kW
  4. Aggregati d’impianti
  5. Maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento
  6. Minor valore dell’incentivo
  7. Anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura

Periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto d’intervento di rifacimento o di potenziamento è pari alla vita media utile convenzionale dell’impianto e parte dalla data di entrata in esercizio commerciale.

Il periodo in cui si ha diritto agli incentivi viene valutato al netto di eventuali fermate per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore, come ad esempio problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di  rete, per eventi calamitosi, ecc.

L’erogazione degli incentivi è inoltre sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a sei ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione.

La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Termini per l’entrata in esercizio

Gli impianti fotovoltaici che risulteranno in posizione utile a registro, dovranno entrare in esercizio entro 19 mesi (fanno eccezione le PA che avranno un bonus di tempo di 6 mesi e gli impianti che verranno installati su coperture con rimozione di amianto che avranno il termine esteso a 24 mesi).

Se i termini non venissero rispettati è prevista una decurtazione dello 0,5% sulla tariffa spettante per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di 6 mesi. Decorso questo periodo massimo, l’impianto decade dal diritto dei benefici.

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