A seguito della consultazione con le regioni, in Conferenza Unificata è stato approvato il testo definitivo del decreto Conto Termico 3.0, che sarà a breve in vigore.
Il decreto del MASE aggiorna la disciplina preesistente al fine di prevedere l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le novità introdotte riguardano sia l’ambito soggettivo sia quello oggettivo.
Beneficiari del Conto Termico 3.0
Rispetto al Decreto ministeriale 2016, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicabilità sono più estesi. I beneficiari sono:
- amministrazioni pubbliche
- soggetti privati
- enti del terzo settore
- configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili
Si può accedere all’incentivo a fronte di esecuzioni:
- in ambito civile residenziale, di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza;
- in ambito civile non residenziale, di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica negli edifici per il settore terziario, cioè tutti gli interventi ammessi al beneficio dal Conto Termico 3.0.
Interventi ammissibili
Gli interventi di efficienza energetica ammissibili a fini di accesso all’incentivo si estendono agli edifici non residenziali privati. Tra gli interventi ammissibili, rispetto alla disciplina del 2016, vengono previste:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
- l’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici
A condizione che tali interventi siano realizzati congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Impianti fotovoltaici
- Devono avere una potenza compresa tra 2 kWp e 1 MWp, non superiore alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l’impianto di produzione.
- I moduli fotovoltaici e gli inverter devono essere di nuova costruzione e dotati di marcatura CE.
- I moduli devono avere garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita
- Gli inverter devono essere coperti da garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%
Colonnine di ricarica
Le colonnine di ricarica, a fini di accesso all’incentivo, devono:
- avere potenza minima pari a 7,4 kW
- essere smart, ovvero:
- idonee a misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno
- in grado di recepire da quest’ultimo e attuare comandi quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica
- essere conformi alla norma internazionale CEI EN 61851
- essere asseverate a fronte di dichiarazione di conformità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- l’infrastruttura di ricarica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN)
Dotazione finanziaria annua e entità dell’incentivo
La dotazione finanziaria annua dell’incentivo è pari a € 900 milioni, di cui: 400 destinati alla pubblica amministrazione; 500 per i privati.
L’entità dell’incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute. Raggiunge il 100% solo nel caso di interventi realizzati su:
- edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti
- scuole pubbliche
- ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
Impianti fotovoltaici
Relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici, l’incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a:
- 1500 euro al kW per impianti fino a 20 kW,
- 1200 euro al kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW,
- 1100 euro al kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW,
- 1050 euro al kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.
Opera il limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a 1.000 euro al kWh per l’installazione di sistemi di accumulo.
Colonnine di ricarica
Nel caso di installazione di infrastrutture di ricarica, l’incentivo è erogato nel limite del 30% del costo massimo ammissibile, differenziabile in funzione della tipologia di tecnologia delle colonnine componenti.
Presentazione della domanda di accesso
I soggetti che hanno sostenuto le spese ammissibili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale Portaltermico (GSE – Area Clienti).
Prossimi steps
Il decreto del Mase entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nei sessanta giorni seguenti il GSE provvederà ad attivare il portale.
Per la disciplina completa aggiornata: