Il correttivo al Testo Unico Rinnovabili (TU FER) porta importanti novità per il fotovoltaico nei centri storici, favorendo la transizione energetica anche in contesti urbani protetti.
Grazie a procedure autorizzative più semplici e alla revisione delle aree idonee, installare impianti fotovoltaici in edifici storici diventa più semplice e compatibile con la normativa statale.
Estensione delle aree idonee
In vigore dall’11 dicembre 2025, il correttivo riformula l’art. 11 bis del TU FER sulla definizione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici.
In particolare, nel comma 1, lettera l), numero 3, le aree idonee vengono qualificate come:
“gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali”
Indipendentemente dalla collocazione urbanistica. Questo significa che edifici in zona A (centro storico), B (completamento edilizio) o C (residenziale) rientrano tra quelli in cui è possibile installare impianti fotovoltaici.
Requisiti tecnici degli impianti
Secondo l’Allegato A del TU FER, la normativa si applica agli impianti fotovoltaici con queste caratteristiche:
- potenza fino a 12 MW
- integrati sulle coperture esistenti o sulle relative pertinenze
- con la stessa inclinazione e orientamento della falda
- senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio
- con superficie non superiore a quella della copertura
Impatto sui regolamenti comunali
Dopo la pubblicazione del correttivo, i regolamenti comunali che vietano la costruzione di impianti fotovoltaici nei centri storici sono ora in contrasto con la normativa statale.
Semplificazione delle procedure autorizzative
Con l’inclusione nelle aree idonee, per l’installazione del fotovoltaico non è più necessaria l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza per i centri storici.
L’art. 11-quater, comma 1 del TU FER, prevede che la realizzazione di interventi in aree idonee “non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica”. Il parere della Soprintendenza resta quindi obbligatorio ma non vincolante: ciò significa che è possibile procedere con l’installazione anche in attesa del parere o in caso di parere negativo.
Questa disposizione crea un bilanciamento tra la tutela del patrimonio storico-artistico e la promozione della transizione energetica.
Eccezione: restano esclusi da questa semplificazione gli immobili qualificati come beni culturali, che richiedono comunque il parere positivo della Soprintendenza prima dell’installazione.







