I proventi erogati dal GSE per il fotovoltaico residenziale non sono tutti soggetti allo stesso trattamento fiscale. La tassazione dipende infatti dal meccanismo attraverso il quale viene valorizzata l’energia prodotta e immessa in rete, in particolare scambio sul posto (SSP) e ritiro dedicato (RID).
Per i proprietari di impianti fotovoltaici domestici è quindi importante distinguere tra somme che non costituiscono reddito imponibile e proventi derivanti dalla vendita dell’energia, che devono invece essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Dal 2025, inoltre, il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a determinati proventi riconosciuti per l’energia prodotta in eccedenza, consentendone l’integrazione nei flussi utilizzati per la dichiarazione precompilata.
Scambio sul posto e ritiro dedicato: cosa cambia ai fini fiscali
Il trattamento fiscale dei proventi GSE cambia innanzitutto in funzione del regime applicato all’impianto fotovoltaico.
Scambio sul posto: contributo in conto scambio ed eccedenze
Nel caso dello scambio sul posto (SSP) occorre distinguere due diverse componenti: il contributo in conto scambio e la liquidazione delle eccedenze.
Il contributo in conto scambio è l’importo riconosciuto attraverso il meccanismo di compensazione economica tra energia elettrica immessa e prelevata dalla rete. Per una persona fisica che non esercita attività d’impresa, tale contributo non assume natura di reddito imponibile e, pertanto, non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Diverso è il trattamento della liquidazione delle eccedenze, ovvero delle somme riconosciute dal GSE quando, nell’ambito dello Scambio sul Posto, il valore dell’energia immessa risulta superiore a quello dell’energia prelevata secondo le regole del meccanismo.
Questi importi derivano dalla cessione dell’energia eccedente e, per le persone fisiche che operano al di fuori dell’attività d’impresa, costituiscono redditi diversi soggetti a tassazione.
Ritiro dedicato: i proventi GSE sono imponibili
Nel ritiro dedicato (RID) il GSE ritira commercialmente l’energia elettrica immessa in rete dal produttore e riconosce il relativo corrispettivo.
Per una persona fisica titolare di un impianto fotovoltaico residenziale che non svolge l’attività nell’ambito di un’impresa, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia attraverso il Ritiro Dedicato costituiscono fiscalmente redditi diversi.
Le somme percepite devono quindi essere considerate nella dichiarazione dei redditi e sono assoggettate alla relativa tassazione IRPEF.
Proventi GSE e Agenzia delle Entrate: cosa prevede la normativa
Un’importante novità riguarda la comunicazione dei dati tra GSE e Agenzia delle Entrate.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2025, ha introdotto l’obbligo per il GSE di comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccedenza da determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Le modalità operative sono state successivamente definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 25987 del 31 gennaio 2025.
La disciplina interessa persone fisiche e condomìni che percepiscono proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW, realizzati per soddisfare principalmente le esigenze dell’abitazione o dell’edificio condominiale.
Quali dati comunica il GSE all’Anagrafe Tributaria
Per ciascun beneficiario interessato, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate:
- il codice fiscale del percettore;
- l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccedenza nell’ambito dello Scambio sul Posto;
- l’ammontare degli altri proventi riconosciuti per la cessione dell’energia eccedente, compresi quelli riconducibili al Ritiro Dedicato, nei casi previsti dalla normativa.
L’obiettivo è mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria informazioni più complete sui redditi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici domestici.
Per le persone fisiche, la comunicazione riguarda i proventi erogati a partire dal 2024; per i condomìni, l’obbligo decorre dai proventi erogati a partire dal 2025.
Proventi del fotovoltaico nella dichiarazione dei redditi
La trasmissione dei dati da parte del GSE permette all’Agenzia delle Entrate di utilizzare queste informazioni anche ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per il contribuente rimane comunque importante verificare la corretta presenza e qualificazione delle somme percepite.
Per le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, i proventi imponibili derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica – come le eccedenze dello Scambio sul Posto e i corrispettivi del Ritiro Dedicato – rientrano generalmente tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR.
In particolare:
- nel Modello 730, gli importi devono essere riportati nel Quadro D, rigo D5, codice 1, relativo ai redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- nel Modello Redditi Persone Fisiche, devono essere indicati nel Quadro RL, rigo RL14.
Le somme imponibili concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e sono quindi assoggettate alla relativa tassazione IRPEF.
Perché è importante distinguere correttamente i proventi GSE
La comunicazione automatizzata tra GSE e Agenzia delle Entrate rende più semplice il controllo dei proventi derivanti dagli impianti fotovoltaici residenziali, ma richiede comunque attenzione nella corretta qualificazione fiscale delle diverse somme.
In particolare, è fondamentale distinguere il contributo in conto scambio, che per il privato non costituisce reddito imponibile, dalla liquidazione delle eccedenze dello Scambio sul Posto e dai proventi del Ritiro Dedicato, che possono invece concorrere alla formazione del reddito imponibile.
Per installatori, progettisti e professionisti del fotovoltaico, conoscere questi aspetti può essere utile anche nella fase di consulenza al cliente finale, soprattutto quando si valutano le modalità di valorizzazione dell’energia prodotta e non autoconsumata.
Le informazioni riportate hanno carattere generale e informativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista fiscale.







