Credito d’imposta per rimozione amianto: comunicazioni dal 16 Novembre

Le “Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto”, contenute nell’art. 56 del “Collegato Ambientale” alla Legge di Stabilità 2016 che ha presentato le “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, hanno riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in relazione ai costi sostenuti nel 2016 per gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Chi può usufruire del credito d’imposta per rimozione amianto

Possono usufruire del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano effettuato lavori per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, anche previo trattamento in impianti autorizzati, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, su immobili, coperture o altri manufatti riguardanti le strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.

Non rilevano, quindi, natura giuridica, dimensione e regime contabile adottato dall’azienda richiedente.

Limiti minimi e massimi di spesa

Sono previsti dei limiti minimi e massimi di spesa: ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve avere un costo complessivo non inferiore a euro 20.000,00, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni impresa (ottenuto sommando, quindi, i costi di tutti i progetti) non può superare l’ammontare di euro 400.000,00.

L’importo riconosciuto, ripartito in tre quote annuali di pari entità, può essere utilizzato solo in compensazione di tributi e contributi tramite il Modello F24 (2), da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).

La prima quota può essere portata in compensazione dal 1° gennaio 2017.

Piattaforma per il riconoscimento dell’agevolazione

L’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione può essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito web dal Ministero dell’Ambiente , dal 16 Novembre 2016 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto) e fino al 31 marzo 2017.

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