L’uscita volontaria dal Conto Energia, consentita dal 1° gennaio 2028, apre una nuova possibilità per il rinnovamento degli impianti fotovoltaici incentivati con potenza nominale superiore a 20 kW. Il Decreto MASE 10 agosto 2026, n. 262, entrato in vigore il 29 settembre 2026, disciplina la rinuncia anticipata agli incentivi in cambio di un corrispettivo economico, subordinandola al rifacimento integrale dell’impianto e al rispetto di specifici obblighi.
Per installatori e professionisti delle rinnovabili, la misura introduce un’opportunità da valutare attraverso uno studio tecnico ed economico, il beneficio dipenderà dagli incentivi residui, dai costi dell’intervento e dalla maggiore produzione ottenibile.
Quali impianti possono accedere all’uscita dal Conto Energia
La misura riguarda gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di tariffe o premi fissi indipendenti dall’andamento dei prezzi di mercato, ammessi ai seguenti meccanismi:
- Primo Conto Energia: D.M. 28 luglio 2005;
- Secondo Conto Energia: D.M. 19 febbraio 2007;
- Terzo Conto Energia: D.M. 6 agosto 2010;
- Quarto Conto Energia: D.M. 5 maggio 2011.
L’accesso è previsto entro un contingente complessivo di 10 GW, riferito all’insieme degli impianti ammessi alla misura.
La scelta è volontaria e comporta impegni progettuali, tecnologici e commerciali collegati al rinnovamento dell’impianto.
Rifacimento integrale e aumento della producibilità
Gli interventi devono essere realizzati a partire dal 1° gennaio 2028, con entrata in esercizio dell’impianto rinnovato entro il 31 dicembre 2030. Il mancato rispetto della scadenza comporta la decadenza dal diritto al corrispettivo economico.
Il rifacimento deve prevedere un incremento di potenza idoneo a raggiungere i livelli di producibilità richiesti, rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua dell’impianto esistente:
| Configurazione dell’impianto | Producibilità richiesta |
| Moduli non collocati a terra oppure collocati a terra in area agricola | Incremento di almeno il 30% |
| Altre configurazioni | Almeno il doppio del valore atteso |
Occorre quindi distinguere l’aumento della potenza installata dal risultato richiesto in termini di producibilità. Le modalità di calcolo saranno definite dalle regole operative GSE.
Per progettisti ed EPC, questo richiede una valutazione della configurazione esistente, degli spazi disponibili, delle strutture, dei componenti elettrici e della capacità di connessione.
Moduli fotovoltaici: i requisiti da rispettare
Il rifacimento deve utilizzare esclusivamente moduli iscritti al registro previsto dall’articolo 12 del D.L. 181/2023, conformi ai requisiti territoriali e tecnici indicati al comma 1, lettere b) e c).
L’iscrizione al registro deve quindi essere accompagnata dalla verifica della categoria e dei requisiti applicabili al modulo selezionato.
Gli obblighi relativi ai moduli e alla contrattualizzazione dell’energia devono essere rispettati per 10 anni dall’entrata in esercizio del rifacimento integrale, pena la decadenza dai benefici percepiti.
Come viene valorizzata l’energia dell’impianto rinnovato
Il decreto distingue la gestione dell’energia riferibile alla potenza preesistente dalla possibilità di sostegno per l’incremento ottenuto con il rifacimento.
L’energia prodotta e immessa in rete riferibile alla potenza residua rispetto agli incrementi di producibilità deve essere oggetto di contratti a termine, anche attraverso gli strumenti previsti dall’articolo 28 del D.Lgs. 199/2021.
Limitatamente alla potenza corrispondente all’incremento di producibilità, è invece possibile partecipare ai meccanismi di supporto previsti dagli articoli 6, 7 e 7-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle condizioni dei singoli strumenti.
La valutazione economica dovrà pertanto considerare sia la maggiore produzione sia le modalità con cui l’energia sarà venduta e remunerata.
Manifestazione di interesse: accesso diretto o procedura competitiva
I soggetti interessati devono presentare al GSE una manifestazione di interesse entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative.
Sono previste due modalità di accesso:
- Accesso diretto: per i soggetti che hanno aderito agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dall’articolo 2, commi da 1 a 3, del D.L. 21/2026.
- Procedura competitiva pubblica: per gli altri soggetti interessati.
La manifestazione di interesse è richiesta in entrambi i casi.
La procedura competitiva dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2027. Il contingente disponibile sarà determinato sottraendo ai 10 GW complessivi la potenza degli impianti ammessi all’accesso diretto.
Per assicurare la concorrenza, la potenza assegnabile dovrà essere inferiore di almeno il 5% rispetto ai volumi oggetto delle manifestazioni di interesse.
I partecipanti presenteranno un’offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base. Il GSE ordinerà le offerte in funzione del beneficio economico atteso per il sistema; a parità di beneficio e in caso di insufficienza del contingente, avrà priorità la domanda completata prima.
Entrata in esercizio e verifiche GSE
Una volta concluso il rifacimento, il soggetto responsabile deve comunicare al GSE l’entrata in esercizio entro 90 giorni dalla data registrata nel sistema GAUDÌ di Terna.
Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto al corrispettivo economico oppure la decadenza dalla graduatoria.
Il GSE effettua le verifiche entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la comunicazione, controllando l’effettiva entrata in esercizio e la conformità della documentazione. Un esito negativo comporta la decadenza dal diritto al corrispettivo.
Regole operative GSE: i prossimi passaggi
Il decreto prevede la pubblicazione delle regole operative entro 30 giorni dall’entrata in vigore e l’emanazione dell’avviso per le manifestazioni di interesse nei 10 giorni successivi.
Le disposizioni operative dovranno definire:
- modelli di domanda e modalità di presentazione;
- calendario della procedura competitiva;
- contratti e obblighi dei beneficiari;
- documentazione richiesta dopo l’entrata in esercizio;
- oneri di istruttoria e gestione;
- criteri di calcolo degli incrementi di potenza necessari a raggiungere la producibilità richiesta.
Il calendario applicativo dovrà essere verificato sulle pubblicazioni GSE, prestando attenzione alla decorrenza del termine per la manifestazione di interesse.
Cosa valutare prima di scegliere l’uscita anticipata
Per proprietari, installatori, progettisti ed EPC, il primo passo è confrontare la permanenza nel Conto Energia con lo scenario di uscita anticipata e rifacimento integrale.
Lo studio dovrebbe considerare:
- valore degli incentivi ancora da percepire e corrispettivo di uscita;
- stato dei componenti e vita utile residua;
- costi del rifacimento e degli adeguamenti strutturali ed elettrici;
- incremento della produzione e compatibilità della connessione;
- disponibilità di moduli conformi;
- ricavi attesi dai contratti di vendita dell’energia;
- condizioni di accesso ai nuovi meccanismi di sostegno.
L’uscita volontaria dal Conto Energia può favorire il rinnovamento tecnologico del parco fotovoltaico esistente. La convenienza dovrà però essere dimostrata per ogni impianto, attraverso un progetto conforme ai requisiti e un confronto economico lungo l’intera durata dell’investimento.







