Il fotovoltaico in aree soggette a vincolo paesaggistico non può essere escluso automaticamente sulla base della sola visibilità dei pannelli. È questo uno dei principi che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4001 del 19 maggio 2026, che interviene sul delicato equilibrio tra tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili.
La decisione assume particolare interesse per i professionisti impegnati nella realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici situati in contesti tutelati, perché chiarisce quali elementi devono essere concretamente valutati dalla Soprintendenza durante il procedimento autorizzativo.
Il caso: fotovoltaico su un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico
La controversia riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004.
Nel corso del procedimento autorizzativo, la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole all’intervento edilizio, imponendo però una specifica prescrizione: il divieto di installare pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio.
La società interessata aveva successivamente presentato una variante progettuale introducendo diverse soluzioni di mitigazione dell’impatto visivo, tra cui:
- moduli con colorazioni armonizzate alla copertura;
- superfici a ridotta riflettenza;
- installazione sulle falde meno visibili;
- diversa distribuzione dei moduli tra copertura e altre superfici dell’edificio.
Nonostante queste modifiche, la Soprintendenza aveva confermato il proprio parere negativo, ritenendo l’impianto ancora visivamente rilevante e potenzialmente incompatibile con il contesto tutelato.
Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, la controversia è arrivata davanti al Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello limitatamente all’annullamento del parere negativo.
La visibilità dei pannelli fotovoltaici non è sufficiente per vietare l’impianto
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda il modo in cui deve essere valutato l’impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico.
Il Consiglio di Stato riconosce che l’installazione di pannelli sulle coperture produce inevitabilmente un effetto visivo e che, nelle aree vincolate, la tutela del paesaggio rimane un interesse pubblico primario.
Tuttavia, la semplice percepibilità dei moduli fotovoltaici non è, da sola, sufficiente a giustificare il diniego dell’autorizzazione.
Nel quadro normativo attuale, la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta infatti un obiettivo strategico di interesse pubblico. Di conseguenza, il fotovoltaico non può essere considerato automaticamente come un elemento estraneo o incompatibile con il paesaggio.
La valutazione deve invece trovare un equilibrio tra differenti interessi pubblici, tra cui:
- tutela paesaggistica;
- transizione energetica;
- riduzione delle emissioni;
- efficienza energetica degli edifici;
- diffusione delle fonti rinnovabili.
Fotovoltaico in area vincolata: cosa deve valutare la Soprintendenza
Secondo il Consiglio di Stato, la Soprintendenza non può limitarsi a constatare che i pannelli siano visibili da determinati punti di osservazione.
Il progetto deve essere analizzato nel suo complesso, valutando anche le misure progettuali adottate per ridurre l’impatto paesaggistico.
Tra gli elementi da considerare rientrano:
- modalità di posa dei moduli;
- inserimento architettonico dell’impianto;
- materiali utilizzati;
- colorazioni e finiture;
- riflettenza delle superfici;
- integrazione con la copertura e con l’edificio esistente;
- visibilità effettiva dai principali punti di osservazione;
- efficacia delle soluzioni di mitigazione proposte.
Nel caso esaminato, secondo i giudici questi aspetti non erano stati valutati in maniera sufficientemente approfondita.
Il parere negativo risultava infatti fondato prevalentemente sulla visibilità dei pannelli, senza una concreta comparazione tra le differenti soluzioni progettuali presentate dal proponente.
Il diniego deve essere motivato sulla base del progetto concreto
La sentenza rafforza quindi un principio particolarmente rilevante sotto il profilo progettuale e autorizzativo: il diniego di un impianto fotovoltaico in un’area vincolata deve essere supportato da una motivazione concreta e approfondita.
Non sono sufficienti valutazioni generiche sull’alterazione del paesaggio o il semplice fatto che i pannelli risultino visibili.
L’amministrazione deve spiegare perché le soluzioni progettuali e le misure di mitigazione proposte non siano sufficienti a garantire un corretto inserimento dell’impianto nel contesto tutelato.
Per progettisti ed EPC questo rende ancora più importante predisporre una documentazione in grado di dimostrare in maniera puntuale:
- l’integrazione architettonica;
- la minimizzazione dell’impatto visivo;
- le alternative progettuali analizzate;
- le prestazioni energetiche delle diverse configurazioni.
Devono essere considerate anche prestazioni energetiche e sostenibilità tecnica
Un ulteriore passaggio significativo della sentenza riguarda le conseguenze che eventuali prescrizioni paesaggistiche possono produrre sulle prestazioni energetiche dell’impianto fotovoltaico.
Nel caso esaminato, il proponente aveva evidenziato che una soluzione alternativa indicata dall’amministrazione avrebbe comportato una consistente riduzione della produzione energetica, rendendo più complesso anche il raggiungimento dei requisiti necessari per accedere ad alcuni meccanismi incentivanti.
Secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione non può proporre una soluzione ritenuta migliore sotto il profilo estetico senza verificare se questa risulti anche tecnicamente ed energeticamente sostenibile.
La valutazione deve quindi prendere in considerazione anche:
- fabbisogno energetico dell’edificio;
- producibilità dell’impianto fotovoltaico;
- efficienza delle diverse configurazioni;
- conseguenze tecniche delle prescrizioni;
- eventuale impatto sui requisiti previsti dai meccanismi incentivanti.
Il quadro normativo sulle aree idonee
La pronuncia richiama inoltre l’evoluzione della normativa italiana relativa ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinati dal D.Lgs. 190/2024.
Particolare attenzione viene riservata alle successive modifiche normative, tra cui il D.L. 175/2025, convertito nella Legge n. 4/2026, e alla disciplina delle aree idonee, che comprende anche determinate configurazioni relative agli edifici e alle rispettive superfici pertinenziali.
Il quadro normativo conferma quindi la necessità di contemperare la protezione del paesaggio con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle energie rinnovabili.
Cosa cambia per progettisti, installatori ed EPC
La sentenza non stabilisce che gli impianti fotovoltaici debbano essere automaticamente autorizzati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Stabilisce però che la presenza del vincolo non può tradursi in un divieto automatico del fotovoltaico.
Nei procedimenti autorizzativi diventano quindi determinanti la qualità progettuale e la capacità di dimostrare concretamente la compatibilità dell’impianto con il contesto.
Per i professionisti del settore può essere utile sviluppare fin dalle prime fasi del progetto diverse configurazioni, valutando integrazione architettonica, visibilità, tipologia dei moduli, superfici disponibili e resa energetica.
Anche eventuali prescrizioni dell’amministrazione dovranno essere motivate attraverso una comparazione tra tutela paesaggistica, caratteristiche del progetto e conseguenze tecniche delle soluzioni alternative.
Fotovoltaico e paesaggio: verso valutazioni più approfondite
Accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato ha annullato il parere negativo e disposto un nuovo esame della pratica da parte dell’amministrazione competente.
La sentenza conferma quindi un’evoluzione nell’approccio alle installazioni fotovoltaiche in contesti sottoposti a tutela.
La tutela del paesaggio resta centrale, ma deve essere coordinata con gli obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso valutazioni concrete, proporzionate e adeguatamente motivate.
Per progettisti, installatori ed EPC, la conseguenza è chiara: nei progetti fotovoltaici in area vincolata diventano sempre più importanti non soltanto le prestazioni dell’impianto, ma anche la qualità dell’integrazione architettonica e la documentazione tecnica utilizzata per dimostrarne la compatibilità paesaggistica.







