Fotovoltaico in area agricola: il Consiglio di Stato chiarisce quando è ammessa l’installazione

Il fotovoltaico in area agricola torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 3611/2026 del Consiglio di Stato, che fornisce importanti chiarimenti sull’iter autorizzativo degli impianti a terra e sulla corretta applicazione delle norme transitorie.

La pronuncia rappresenta un riferimento significativo per installatori, progettisti, sviluppatori e operatori del settore delle energie rinnovabili impegnati nella realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici.

La verifica della completezza documentale è il passaggio decisivo

La sentenza conferma la validità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 7,29 MW nel Comune di Mogliano Veneto (Treviso), sviluppato su un’area agricola di circa 12 ettari.

L’autorizzazione era stata impugnata da alcuni proprietari confinanti, insieme ad altri soggetti del territorio, nei confronti della Regione Veneto, del Comune di Mogliano Veneto, delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e della società Sicet S.r.l., titolare del progetto.

Uno dei principali aspetti affrontati dal Consiglio di Stato riguarda la distinzione tra completezza e adeguatezza della documentazione progettuale.

Secondo i giudici:

  • la completezza documentale rappresenta una verifica preliminare di natura formale che consente l’avvio del procedimento autorizzativo;
  • l’adeguatezza tecnica della documentazione viene invece valutata durante l’istruttoria e può comportare richieste di integrazioni, chiarimenti o approfondimenti.

Una volta verificata positivamente la completezza dell’istanza ai sensi dell’art. 27-bis del Codice dell’Ambiente, il procedimento può proseguire regolarmente. Eventuali richieste di integrazione formulate successivamente non rimettono infatti in discussione la procedibilità della domanda.

Un principio rilevante anche per il d.lgs. 190/2024

Il principio espresso dal Consiglio di Stato assume particolare importanza anche alla luce del d.lgs. 190/2024, che disciplina i regimi autorizzativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La normativa attribuisce infatti un ruolo determinante proprio alla verifica della completezza documentale per l’applicazione delle disposizioni transitorie.

Per gli operatori del settore fotovoltaico questa interpretazione rafforza la certezza del procedimento autorizzativo, confermando che la verifica iniziale rappresenta un elemento fondamentale per garantire la stabilità dell’intero iter amministrativo.

Il contesto del procedimento autorizzativo

Il progetto era stato autorizzato tramite PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) rilasciato dalla Regione Veneto nell’agosto 2024, al termine della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con esito favorevole.

Nel corso dell’istruttoria erano emerse alcune criticità:

  • il Comune di Mogliano Veneto aveva espresso parere contrario evidenziando il valore ambientale dell’area;
  • la Soprintendenza aveva manifestato perplessità sull’inserimento paesaggistico dell’impianto nel contesto agricolo.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto corretto il procedimento autorizzativo seguito dalla Regione.

Fotovoltaico in area agricola e normativa regionale

Un ulteriore tema affrontato riguarda l’applicazione della Legge Regionale Veneto n. 17/2022, che disciplina gli impianti fotovoltaici a terra.

Poiché la documentazione progettuale era stata dichiarata formalmente completa il 1° luglio 2022, prima dell’entrata in vigore della normativa regionale, il progetto è stato correttamente assoggettato alla disciplina previgente.

Secondo il Consiglio di Stato, il regime transitorio tutela il principio dell’affidamento degli operatori economici che hanno avviato gli investimenti sulla base della normativa vigente al momento della presentazione della domanda.

Corridoi ecologici: nessun divieto automatico

La sentenza affronta anche il tema della realizzazione di impianti fotovoltaici in prossimità dei corridoi ecologici.

I giudici precisano che la presenza di tale classificazione non comporta automaticamente l’incompatibilità dell’intervento.

La valutazione deve infatti concentrarsi sugli effetti concreti del progetto sulla funzionalità ecologica dell’area, verificando in particolare:

  • la continuità degli ecosistemi;
  • la mobilità della fauna;
  • l’efficacia delle opere di mitigazione previste.

Nel caso esaminato, gli enti competenti hanno ritenuto adeguate le misure progettuali proposte, tra cui:

  • inerbimento delle superfici;
  • siepi perimetrali;
  • recinzioni rialzate per consentire il passaggio della fauna.

Il PAUR può prevalere sulle disposizioni comunali

La pronuncia ribadisce inoltre un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: il PAUR può produrre effetti equivalenti a una variante urbanistica implicita, prevalendo su eventuali disposizioni comunali incompatibili.

Tale effetto è subordinato alla regolarità del procedimento autorizzativo e alla presenza di una motivazione completa, coerente e adeguatamente istruita.

Nel caso di Mogliano Veneto questo principio assume particolare rilievo poiché un precedente divieto comunale relativo agli impianti fotovoltaici a terra era già stato annullato nell’ambito di un ricorso straordinario.

Cosa significa questa sentenza per gli operatori del settore

La sentenza n. 3611/2026 del Consiglio di Stato rafforza il principio della certezza procedurale nella realizzazione degli impianti fotovoltaici in area agricola.

Il pronunciamento conferma alcuni aspetti fondamentali:

  • la verifica iniziale della completezza documentale rappresenta il momento determinante dell’iter autorizzativo;
  • eventuali integrazioni richieste durante l’istruttoria non compromettono la validità della procedura già avviata;
  • il regime transitorio tutela gli investimenti avviati sulla base della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza;
  • la presenza di corridoi ecologici non costituisce, di per sé, un divieto alla realizzazione dell’impianto, purché siano dimostrati adeguati interventi di mitigazione.

La decisione conferma quindi un orientamento favorevole alla stabilità dei procedimenti autorizzativi e offre un importante riferimento interpretativo per tutti gli operatori impegnati nello sviluppo di impianti fotovoltaici a terra.