GSE: incremento potenza nella manutenzione di impianti fotovoltaici

Il GSE ha recentemente pubblicato “alcuni princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia”, auspicando la diffusione di “buone pratiche” finalizzate all’implementazione di tecnologie avanzate e addizionali che rendano il parco di generazione da fonte solare più affidabile, performante e moderno”, in attesa della determinazione delle Procedure come da art. 30 DM 23.06.16.

La comunicazione del GSE indica che, “fino alla pubblicazione delle relative Procedure, nella valutazione di comunicazioni pervenute a seguito di un intervento di manutenzione” il GSE farà riferimento alle prescrizioni dei decreti ministeriali che hanno determinato l’ammissione agli incentivi in Conto Energia (dal I° al V° CE) nonché ai seguenti princìpi (art. 30 del Decreto):

1. per salvaguardare l’efficienza del parco di generazione, è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione

2. gli interventi di manutenzione e ammodernamento possono prevedere la sostituzione anche dei componenti principali dell’impianto(moduli e  inverter)

3. in caso di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l’eventuale riconfigurazione delle stringhe di generazione, sono ammissibili limiti percentuali di incremento sul valore della potenza elettrica nominale:

  • a. fino al 5% di incremento nei casi di impianti con potenza totale non superiore a 20 kW
  • b. fino all’1% di incremento nei casi di impianti con potenza totale superiore a 20 kW
    (I limiti indicati si riferiscono all’incremento massimo complessivamente ottenuto anche a seguito di più interventi di manutenzione, per tutto il periodo di incentivazione).

4. per la realizzazione di interventi che prevedano la sostituzione definitiva dei componenti principali, questi devono essere nuovi o rigenerati

5. per far fronte a interventi di ripristino di un impianto che ha subito ad esempio guasti estesi o incendi,è consentito l’utilizzo, anche temporaneo, di componenti di riserva nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell’impianto o nella titolarità di soggetti diversi; in tali casi, le sostituzioni non devono comportare incrementi della potenza nominale dell’impianto.

Tali princìpi saranno applicati anche alle comunicazioni pervenute al GSE prima del 30 giugno 2016 (data di entrata in vigore del DM 23 giugno 2016).

Il GSE, per tutta la durata del periodo di incentivazione, ha la facoltà di verificare la conformità delle modifiche apportate e la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti del DM 31 gennaio 2014.”

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