Cos'è il Conto
Energia? Il Conto Energia è un decreto legge che prevede un incentivo
destinato a chi installa un impianto fotovoltaico grid-connected (connesso alla
rete) con potenza minima di 1kWp, senza più limiti massimi di potenza.
Il D.L. prevede un DOPPIO VANTAGGIO: l'incentivo su tutta l'energia prodotta dall'impianto
fotovoltaico installato e l'azzeramento parziale o totale della bolletta elettrica,
se in regime di scambio sul posto, oppure la remunerazione derivante dall'energia
ceduta alla rete, se in regime di vendita. Quale incentivo e per quanto
tempo? La tariffa incentivante (espressa in €/kWh prodotto) varia
in funzione della classe di potenza dell'impianto e della tipologia di installazione.
Queste tariffe sono riconosciute su tutta l'energia prodotta, sono valide per
vent'anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e sono costanti in
moneta corrente per tutto il periodo di vent'anni. Cosa succede dopo
il ventesimo anno? Dopo il ventesimo anno cesserà il diritto all'incentivo
ma rimarrà lo scambio di energia con il gestore di rete o la vendita di
energia. Le tariffe definite da DM del 19/02/2007 a quali impianti si
applicano e fino a quando? Le tariffe incentivanti previste da DM del
19/02/2007 rimarranno tali per gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008.
Per le gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso tra il 1°
Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 la tariffa verrà decurtata del 2% per
ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008. Le tariffe varranno sempre
20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo. A partire dal 2009 verranno
emanati con cadenza biennale nuovi Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe
incentivanti. Quali sono gli impianti con integrazione architettonica?
Quelli in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono elementi di copertura o di facciata;
i moduli dovranno pertanto avere la medesima inclinazione e funzionalità
architettonica, inserendosi armoniosamente nella struttura. Esempi: pensiline,
pergole, tettoie con copertura costituita da moduli fotovoltaico, porzioni di
copertura atte all'illuminazione naturale, barriere acustiche, elementi riflettenti
e schermanti dalla luce solare, frangisole, rivestimenti di balaustre e parapetti,
persiane
Quali sono gli impianti parzialmente integrati architettonicamente?
Si possono distinguere due tipologie di installazione che possono ottenere il
riconoscimento della parziale integrazione: su falde di copertura o su elementi
di arredo urbano dove i moduli siano installati complanarmente alla superficie
di intervento senza sostituire il materiale di costruzione; su coperture piane
in presenza di una cornice perimetrale superiore alla quota pari alla metà
dell'altezza dei moduli installati. In quest'ultimo caso, se l'altezza della cornice
perimetrale non supera i 50 cm, l'impianto risulta parzialmente integrato, senza
limitazioni di altezza. Esempi: coperture, facciate, balaustre, parapetto,
impianti su tetti piani, ecc
Quali sono gli impianti non integrati
architettonicamente? Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo
non complanare alla superficie su cui sono installati, e comunque tutti i casi
non contemplati nella integrazione e nella parziale integrazione architettonica.
Esempi: impianti a terra, inseguitori solari, impianti installati sopra capannoni
industriali qualora la copertura sia costituita da travi a Y e cupolini, ecc
. E'
possibile un incremento di queste tariffe? Si, è possibile incrementare
del 5% le tariffe sopraccitate purché gli impianti siano: a) di potenza
maggiore di 3kW, non integrati e in regime di vendita di energia i cui soggetti
responsabili acquisiscono il titolo di autoproduttore, cioè la persona
fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto fotovoltaico
e la consuma per almeno il 70% per uso proprio; b) per scuole pubbliche o
paritarie o per strutture sanitarie; c) per impianti integrati che sostituiscano
coperture contenenti amianto; d) nel caso in cui i soggetti responsabili
siano enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti Che cosa
significa "Regime di scambio sul posto" e "Regime di vendita"
e in quali casi tali regimi sono applicabili? Per gli impianti di potenza
compresa tra 1 e 20 kWp è possibile scegliere tra: - SCAMBIO SUL POSTO:
si opera in regime di "interscambio" con il gestore della rete locale
effettuando un conguaglio tra l'energia elettrica immessa in rete e quella prelevata;
- CESSIONE IN RETE: è possibile cedere in rete tutta, o in parte, l'energia
prodotta dall'impianto fotovoltaico ai prezzi stabiliti dall'AEEG. Per gli
impianti di potenza superiore ai 20kWp si diventa produttori di energia, quindi
è possibile solo la cessione in rete, che può essere parziale o
totale. Sono in corso valutazioni per estendere la possibilità di regime
di scambio sul posto per impianti di potenza fino a 200 kWp. E' riconosciuto
un premio per chi è in possesso di certificazione energetica dell'edificio?
Il Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente
dell'energia purché si tratti di impianti fotovoltaici operanti in regime
di scambio sul posto. Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile
sia in possesso di un attestato di certificazione energetica, relativo all'edificio,
che indichi anche una serie di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell'edificio stesso di almeno il 10% da eseguirsi dopo la data di
entrata in esercizio dell'impianto. A seguito dell'esecuzione degli interventi
il soggetto responsabile trasmetterà al GSE le certificazioni energetiche
dell'edificio, prima e dopo l'intervento, chiedendo il riconoscimento del premio
che decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento
della domanda. Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione
del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta,
ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta
alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante
maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto. Il premio
viene riconosciuto sempre nella misura del 30% agli impianti operanti in regime
di scambio sul posto se installati in edifici completati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto i quali attestino un indice di
prestazione energetica dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori
riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19
Agosto 2005. Chi può ricevere l'incentivo? Praticamente
tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti pubblici, comunità,
condomini. Possono presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati
alla installazione dell'impianto fotovoltaico, che altri soggetti in possesso
dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto. E'
necessario presentare una domanda preventiva per accedere all'incentivo, attendendone
l'esito spesso negativo come col Conto Energia 2005-2006? No: questa è
una delle principali novità e miglioramenti del Conto Energia 2007, non
più richieste preventive, con tempi ed esiti incerti, ma la possibilità
di realizzare l'impianto subito dopo l'autorizzazione amministrativa locale (DIA,
.) e con l'accesso automatico all'incentivo. E' essenziale però avvalersi
di aziende ed installatori dalla comprovate capacità professionali, poiché
l'iter di accesso all'incentivo è posteriore alla realizzazione dell'impianto,
e se la procedura e l'impianto non rispondessero alla normativa, si perde la possibilità
di ottenere il Conto Energia. Quali tempi e quali adempimenti sono previsti
per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti? La procedura
da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente: 1. Si acquisisce
autorizzazione amministrativa locale; usualmente è sufficiente una DIA;
2. Si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e
si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando se si intende avvalersi
del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti di potenza compresa tra
1 e 20 kW); 3. Il gestore di rete comunica il punto di consegna; 4. Ad
impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al gestore di rete
che entro 30 giorni lavorativi ne curerà l'allaccio alla rete elettrica;
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto bisogna far
pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa incentivante unita alla
documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto, pena la non ammissibilità
alle tariffe incentivanti; 6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
domanda il GSE comunica la tariffa incentivante. Quali sono i documenti
da allegare alla domanda di concessione della tariffa incentivante? I
documenti da allegare sono specificati nell'allegato 4 del Decreto: 1. Documentazione
finale di progetto dell'impianto firmato da un professionista o da un tecnico
iscritto all'Albo professionale; 2. Scheda tecnica che specifica le caratteristiche
dell'impianto; 3. Elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei convertitori;
4. Certificato di collaudo dell'impianto; 5. Dichiarazione dell'atto di notorietà
autenticata firmata dal soggetto responsabile; 6. Copia della denuncia di
apertura dell'officina elettrica (se necessario); 7. Copia dell'autorizzazione
amministrativa locale; 8. Autorizzazione dei proprietari all'installazione
dell'impianto fotovoltaico; 9. Verbali rilasciati dal gestore di rete in sede
di allacciamento dell'impianto. Chi erogherà il corrispettivo
dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando? L'incentivo viene erogato
dal GSE (www.gsel.it) ed è
pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto (misurata da un contatore
posto all'uscita dell'inverter) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto
responsabile. I pagamenti verranno erogati dal GSE secondo le modalità
previste dalla Delibera dell'AEEG 90/07: - Per impianti di potenza tra 1 e
20kWp in regime di scambio sul posto: ogni due mesi al superamento di €250
e in regime di vendita ogni mese al superamento di €250. - Per impianti
di potenza superiore a 20 kWp il pagamento avviene ogni mese al superamento di
€550. Come si integra l'impianto fotovoltaico con la rete domestica?
Quando si installa un impianto fotovoltaico il gestore di rete installa un nuovo
contatore all'uscita dell'inverter. Quindi tutta l'energia prodotta dall'impianto
verrà conteggiata e su questo conteggio il GSE erogherà l'incentivo
del Conto Energia. Inoltre il contatore dell'utenza elettrica verrà sostituito
con un contatore bidirezionale in grado di poter contare sia l'energia eventualmente
immessa in rete sia quella prelevata dalla rete e su queste letture poter fare
un conguaglio. Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti
gli impianti) che può essere incentivata? La potenza nominale cumulativa
incentivabile con il nuovo Decreto è di 1200MW. Verranno però incentivati
anche gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi dalla data
del raggiungimento dei 1200MW che sarà resa nota dal GSE tramite il proprio
sito internet; tale limite sarà elevato a 24 mesi se il soggetto responsabile
degli impianti è un ente pubblico. Inoltre, entro 6 mesi dalla data di
raggiungimento dei 1200MW, saranno determinate le misure per il raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di 3000MW entro il 2016. E' possibile vendere
un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico Conto Energia?
Sì: chi compra, assieme all'immobile, acquisisce l'impianto con il relativo
contratto ventennale di incentivo, beneficiandone per il residuo periodo di diritto. L'incentivo
in Conto Energia è cumulabile con altri incentivi? Le tariffe incentivanti
e il premio non sono cumulabili con incentivi pubblici in conto capitale eccedenti
il 20% del costo di investimento; certificati verdi e con titoli di efficienza
energetica. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche
è prevista la cumulabilità. Resta fermo il diritto al beneficio
della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la
produzione di calore o energia. |