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il Conto Energia
Il conto energia è un sistema per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 attuato poi dal decreto 28/07/2005 e successivamente modificato dal Decreto ministeriale 19/02/2007.
Il decreto prevede che a beneficiarne siano persone fisiche o persone giuridiche che abbiano installato un impianto fotovoltaico connesso alla rete (grid-connected) avente potenza di almeno 1 kWp, senza alcun limite massimo.
L'incentivo viene erogato in funzione di quanta energia produce l'impianto variando la tariffa di incentivazione secondo la tipologia di installazione e la potenza dello stesso, come illustrato dalla seguente tabella:

POTENZA IMPIANTO
INTEGRATO
PARZIALMENTE INTEGRATO
NON INTEGRATO
1 kWp < P <= 3 kWp
0,49
0,44
0,40
3 kWp < P <= 20 kWp
0,46
0,42
0,38
P > 20 kWp
0,44
0,40
0,36

La tariffa incentivante (€/kWh prodotto) varrà poi per vent'anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimarrà costante per tutto il periodo.
Gi impianti che entreranno in esercizio tra il 01 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 usufruiranno di una tariffa incentivante, ridotta del 2% rispetto l'attuale per ciascuno degli anni successivi al 2007. Sempre a partire dal 2009 verranno emanati con cadenza biennale nuovi decreti per la definizione della tariffa.
L'incentivo viene erogato dal GSE, Gestore dei Servizi Elettrici, secondo le modalità previste dalla Delibera dell'AEEG 90/07 nella forma di bonifico bancario ogni due mesi e al raggiungimento di 250 € per impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kWp di potenza, in regime di scambio sul posto, oppure ogni mese, in regime di vendita al superamento di 250 €. Per impianti di potenza superiore ai 20 kWp il pagamento avviene ogni mese al superamento di 550 €.

La tipologia di installazione può essere di tre tipi:
- IMPIANTI INTEGRATI: sono tutti quegli impianti in cui i moduli fotovoltaici caratterizzano l'involucro edilizio sostituendo gli elementi di copertura, o di facciata, senza compromettere l'aspetto estetico dello spazio in cui sono inseriti e rispettandone la funzionalità architettonica
- IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI: sono quegli impianti installati su edifici o su elementi di arredo urbano senza che vengano sostituiti gli elementi architettonici che li compongono.
- NON INTEGRATI: tutti i casi non contemplati nelle due precedenti categorie, come gli impianti a terreno o su inseguitori solari.

Scarica la guida all'integrazione architettonica.

Esistono due tipi di regime in cui possono operare gli impianti fotovoltaici:
- SCAMBIO SUL POSTO: è il caso in cui, a partire dalla data di attivazione dell'impianto, l'energia prodotta e non immediatamente assorbita venga immessa in rete e calcolata da un nuovo contatore di tipo bidirezionale che, installato nel punto di connessione, misura l'energia prelevata e immessa nella rete. Una volta all'anno l'ente distributore avrà cura di provvedere al conguaglio addebitando all'utente solo l'energia prelevata in più rispetto a quella immessa. Nel caso in cui il conguaglio fosse positivo, cioè l'energia prodotta sia maggiore di quella immessa, l'eccedenza verrà conservata a credito del cliente, senza limiti di tempo.
- RITIRO DEDICATO: è il caso in cui si ceda alla rete tutta o parte dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ai prezzi stabiliti dall'AEEG. Per gli impianti aventi potenza superiore ai 20 kWp è obbligatorio operare in questo regime per cui l'utente diventerà produttore di energia. È in corso di valutazione la possibilità di estendere il regime di scambio sul posto fino ai 200 kWp.

Scarica la guida al Conto energia.

domande frequenti
Cos'è il Conto Energia?
Il Conto Energia è un decreto legge che prevede un incentivo destinato a chi installa un impianto fotovoltaico grid-connected (connesso alla rete) con potenza minima di 1kWp, senza più limiti massimi di potenza. Il D.L. prevede un DOPPIO VANTAGGIO: l'incentivo su tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato e l'azzeramento parziale o totale della bolletta elettrica, se in regime di scambio sul posto, oppure la remunerazione derivante dall'energia ceduta alla rete, se in regime di vendita.

Quale incentivo e per quanto tempo?
La tariffa incentivante (espressa in €/kWh prodotto) varia in funzione della classe di potenza dell'impianto e della tipologia di installazione.
Queste tariffe sono riconosciute su tutta l'energia prodotta, sono valide per vent'anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e sono costanti in moneta corrente per tutto il periodo di vent'anni.

Cosa succede dopo il ventesimo anno?
Dopo il ventesimo anno cesserà il diritto all'incentivo ma rimarrà lo scambio di energia con il gestore di rete o la vendita di energia.

Le tariffe definite da DM del 19/02/2007 a quali impianti si applicano e fino a quando?
Le tariffe incentivanti previste da DM del 19/02/2007 rimarranno tali per gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008. Per le gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 la tariffa verrà decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008. Le tariffe varranno sempre 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo. A partire dal 2009 verranno emanati con cadenza biennale nuovi Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti.

Quali sono gli impianti con integrazione architettonica?
Quelli in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono elementi di copertura o di facciata; i moduli dovranno pertanto avere la medesima inclinazione e funzionalità architettonica, inserendosi armoniosamente nella struttura.
Esempi: pensiline, pergole, tettoie con copertura costituita da moduli fotovoltaico, porzioni di copertura atte all'illuminazione naturale, barriere acustiche, elementi riflettenti e schermanti dalla luce solare, frangisole, rivestimenti di balaustre e parapetti, persiane…

Quali sono gli impianti parzialmente integrati architettonicamente?
Si possono distinguere due tipologie di installazione che possono ottenere il riconoscimento della parziale integrazione: su falde di copertura o su elementi di arredo urbano dove i moduli siano installati complanarmente alla superficie di intervento senza sostituire il materiale di costruzione; su coperture piane in presenza di una cornice perimetrale superiore alla quota pari alla metà dell'altezza dei moduli installati. In quest'ultimo caso, se l'altezza della cornice perimetrale non supera i 50 cm, l'impianto risulta parzialmente integrato, senza limitazioni di altezza.
Esempi: coperture, facciate, balaustre, parapetto, impianti su tetti piani, ecc…

Quali sono gli impianti non integrati architettonicamente?
Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare alla superficie su cui sono installati, e comunque tutti i casi non contemplati nella integrazione e nella parziale integrazione architettonica.
Esempi: impianti a terra, inseguitori solari, impianti installati sopra capannoni industriali qualora la copertura sia costituita da travi a Y e cupolini, ecc….

E' possibile un incremento di queste tariffe?
Si, è possibile incrementare del 5% le tariffe sopraccitate purché gli impianti siano:
a) di potenza maggiore di 3kW, non integrati e in regime di vendita di energia i cui soggetti responsabili acquisiscono il titolo di autoproduttore, cioè la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio;
b) per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie;
c) per impianti integrati che sostituiscano coperture contenenti amianto;
d) nel caso in cui i soggetti responsabili siano enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti

Che cosa significa "Regime di scambio sul posto" e "Regime di vendita" e in quali casi tali regimi sono applicabili?
Per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kWp è possibile scegliere tra:
- SCAMBIO SUL POSTO: si opera in regime di "interscambio" con il gestore della rete locale effettuando un conguaglio tra l'energia elettrica immessa in rete e quella prelevata;
- CESSIONE IN RETE: è possibile cedere in rete tutta, o in parte, l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ai prezzi stabiliti dall'AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore ai 20kWp si diventa produttori di energia, quindi è possibile solo la cessione in rete, che può essere parziale o totale. Sono in corso valutazioni per estendere la possibilità di regime di scambio sul posto per impianti di potenza fino a 200 kWp.

E' riconosciuto un premio per chi è in possesso di certificazione energetica dell'edificio?
Il Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia purché si tratti di impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto. Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile sia in possesso di un attestato di certificazione energetica, relativo all'edificio, che indichi anche una serie di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso di almeno il 10% da eseguirsi dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto. A seguito dell'esecuzione degli interventi il soggetto responsabile trasmetterà al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio, prima e dopo l'intervento, chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto. Il premio viene riconosciuto sempre nella misura del 30% agli impianti operanti in regime di scambio sul posto se installati in edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i quali attestino un indice di prestazione energetica dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005.

Chi può ricevere l'incentivo?
Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico, che altri soggetti in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto.

E' necessario presentare una domanda preventiva per accedere all'incentivo, attendendone l'esito spesso negativo come col Conto Energia 2005-2006?
No: questa è una delle principali novità e miglioramenti del Conto Energia 2007, non più richieste preventive, con tempi ed esiti incerti, ma la possibilità di realizzare l'impianto subito dopo l'autorizzazione amministrativa locale (DIA, ….) e con l'accesso automatico all'incentivo. E' essenziale però avvalersi di aziende ed installatori dalla comprovate capacità professionali, poiché l'iter di accesso all'incentivo è posteriore alla realizzazione dell'impianto, e se la procedura e l'impianto non rispondessero alla normativa, si perde la possibilità di ottenere il Conto Energia.

Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente:
1. Si acquisisce autorizzazione amministrativa locale; usualmente è sufficiente una DIA;
2. Si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW);
3. Il gestore di rete comunica il punto di consegna;
4. Ad impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al gestore di rete che entro 30 giorni lavorativi ne curerà l'allaccio alla rete elettrica;
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto, pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti;
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il GSE comunica la tariffa incentivante.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda di concessione della tariffa incentivante?
I documenti da allegare sono specificati nell'allegato 4 del Decreto:
1. Documentazione finale di progetto dell'impianto firmato da un professionista o da un tecnico iscritto all'Albo professionale;
2. Scheda tecnica che specifica le caratteristiche dell'impianto;
3. Elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei convertitori;
4. Certificato di collaudo dell'impianto;
5. Dichiarazione dell'atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile;
6. Copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (se necessario);
7. Copia dell'autorizzazione amministrativa locale;
8. Autorizzazione dei proprietari all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
9. Verbali rilasciati dal gestore di rete in sede di allacciamento dell'impianto.

Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L'incentivo viene erogato dal GSE (www.gsel.it) ed è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto (misurata da un contatore posto all'uscita dell'inverter) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. I pagamenti verranno erogati dal GSE secondo le modalità previste dalla Delibera dell'AEEG 90/07:
- Per impianti di potenza tra 1 e 20kWp in regime di scambio sul posto: ogni due mesi al superamento di €250 e in regime di vendita ogni mese al superamento di €250.
- Per impianti di potenza superiore a 20 kWp il pagamento avviene ogni mese al superamento di €550.

Come si integra l'impianto fotovoltaico con la rete domestica?
Quando si installa un impianto fotovoltaico il gestore di rete installa un nuovo contatore all'uscita dell'inverter. Quindi tutta l'energia prodotta dall'impianto verrà conteggiata e su questo conteggio il GSE erogherà l'incentivo del Conto Energia. Inoltre il contatore dell'utenza elettrica verrà sostituito con un contatore bidirezionale in grado di poter contare sia l'energia eventualmente immessa in rete sia quella prelevata dalla rete e su queste letture poter fare un conguaglio.

Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo Decreto è di 1200MW. Verranno però incentivati anche gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi dalla data del raggiungimento dei 1200MW che sarà resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite sarà elevato a 24 mesi se il soggetto responsabile degli impianti è un ente pubblico. Inoltre, entro 6 mesi dalla data di raggiungimento dei 1200MW, saranno determinate le misure per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 3000MW entro il 2016.

E' possibile vendere un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico Conto Energia?
Sì: chi compra, assieme all'immobile, acquisisce l'impianto con il relativo contratto ventennale di incentivo, beneficiandone per il residuo periodo di diritto.

L'incentivo in Conto Energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo di investimento; certificati verdi e con titoli di efficienza energetica. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche è prevista la cumulabilità. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia.

  
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