Cos'è
il Conto Energia?
Il Conto Energia è un decreto legge che prevede un incentivo
destinato a chi installa un impianto fotovoltaico grid-connected
(connesso alla rete) con potenza minima di 1kWp, senza più
limiti massimi di potenza. Il D.L. prevede un DOPPIO VANTAGGIO:
l'incentivo su tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico
installato e l'azzeramento parziale o totale della bolletta
elettrica, se in regime di scambio sul posto, oppure la remunerazione
derivante dall'energia ceduta alla rete, se in regime di vendita.
Quale incentivo e per quanto tempo?
La tariffa incentivante (espressa in €/kWh prodotto)
varia in funzione della classe di potenza dell'impianto e
della tipologia di installazione.
Queste tariffe sono riconosciute su tutta l'energia prodotta,
sono valide per vent'anni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto e sono costanti in moneta corrente per tutto
il periodo di vent'anni.
Cosa succede dopo il ventesimo anno?
Dopo il ventesimo anno cesserà il diritto all'incentivo
ma rimarrà lo scambio di energia con il gestore di
rete o la vendita di energia.
Le tariffe definite da DM del 19/02/2007 a quali impianti
si applicano e fino a quando?
Le tariffe incentivanti previste da DM del 19/02/2007 rimarranno
tali per gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008.
Per le gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo
compreso tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010
la tariffa verrà decurtata del 2% per ciascuno degli
anni di calendario successivi al 2008. Le tariffe varranno
sempre 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo.
A partire dal 2009 verranno emanati con cadenza biennale nuovi
Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti.
Quali sono gli impianti con integrazione architettonica?
Quelli in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono elementi
di copertura o di facciata; i moduli dovranno pertanto avere
la medesima inclinazione e funzionalità architettonica,
inserendosi armoniosamente nella struttura.
Esempi: pensiline, pergole, tettoie con copertura costituita
da moduli fotovoltaico, porzioni di copertura atte all'illuminazione
naturale, barriere acustiche, elementi riflettenti e schermanti
dalla luce solare, frangisole, rivestimenti di balaustre e
parapetti, persiane
Quali sono gli impianti parzialmente integrati architettonicamente?
Si possono distinguere due tipologie di installazione che
possono ottenere il riconoscimento della parziale integrazione:
su falde di copertura o su elementi di arredo urbano dove
i moduli siano installati complanarmente alla superficie di
intervento senza sostituire il materiale di costruzione; su
coperture piane in presenza di una cornice perimetrale superiore
alla quota pari alla metà dell'altezza dei moduli installati.
In quest'ultimo caso, se l'altezza della cornice perimetrale
non supera i 50 cm, l'impianto risulta parzialmente integrato,
senza limitazioni di altezza.
Esempi: coperture, facciate, balaustre, parapetto, impianti
su tetti piani, ecc
Quali sono gli impianti non integrati architettonicamente?
Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare
alla superficie su cui sono installati, e comunque tutti i
casi non contemplati nella integrazione e nella parziale integrazione
architettonica.
Esempi: impianti a terra, inseguitori solari, impianti installati
sopra capannoni industriali qualora la copertura sia costituita
da travi a Y e cupolini, ecc
.
E' possibile un incremento di queste tariffe?
Si, è possibile incrementare del 5% le tariffe sopraccitate
purché gli impianti siano:
a) di potenza maggiore di 3kW, non integrati e in regime di
vendita di energia i cui soggetti responsabili acquisiscono
il titolo di autoproduttore, cioè la persona fisica
o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto
fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio;
b) per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie;
c) per impianti integrati che sostituiscano coperture contenenti
amianto;
d) nel caso in cui i soggetti responsabili siano enti locali
con popolazione inferiore a 5000 abitanti
Che cosa significa "Regime di scambio sul posto"
e "Regime di vendita" e in quali casi tali regimi
sono applicabili?
Per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kWp è
possibile scegliere tra:
- SCAMBIO SUL POSTO: si opera in regime di "interscambio"
con il gestore della rete locale effettuando un conguaglio
tra l'energia elettrica immessa in rete e quella prelevata;
- CESSIONE IN RETE: è possibile cedere in rete tutta,
o in parte, l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico
ai prezzi stabiliti dall'AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore ai 20kWp si diventa
produttori di energia, quindi è possibile solo la cessione
in rete, che può essere parziale o totale. Sono in
corso valutazioni per estendere la possibilità di regime
di scambio sul posto per impianti di potenza fino a 200 kWp.
E' riconosciuto un premio per chi è in possesso
di certificazione energetica dell'edificio?
Il Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati
ad uso efficiente dell'energia purché si tratti di
impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto.
Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile
sia in possesso di un attestato di certificazione energetica,
relativo all'edificio, che indichi anche una serie di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio
stesso di almeno il 10% da eseguirsi dopo la data di entrata
in esercizio dell'impianto. A seguito dell'esecuzione degli
interventi il soggetto responsabile trasmetterà al
GSE le certificazioni energetiche dell'edificio, prima e dopo
l'intervento, chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà
a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento
della domanda. Il premio è pari alla metà della
percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrato
dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà
essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta
alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per
l'intero periodo residuo di diritto. Il premio viene riconosciuto
sempre nella misura del 30% agli impianti operanti in regime
di scambio sul posto se installati in edifici completati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto i quali
attestino un indice di prestazione energetica dell'edificio
inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato
C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19 Agosto
2005.
Chi può ricevere l'incentivo?
Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati,
aziende, enti pubblici, comunità, condomini. Possono
presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati
alla installazione dell'impianto fotovoltaico, che altri soggetti
in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad
installare l'impianto.
E' necessario presentare una domanda preventiva per accedere
all'incentivo, attendendone l'esito spesso negativo come col
Conto Energia 2005-2006?
No: questa è una delle principali novità e miglioramenti
del Conto Energia 2007, non più richieste preventive,
con tempi ed esiti incerti, ma la possibilità di realizzare
l'impianto subito dopo l'autorizzazione amministrativa locale
(DIA,
.) e con l'accesso automatico all'incentivo. E'
essenziale però avvalersi di aziende ed installatori
dalla comprovate capacità professionali, poiché
l'iter di accesso all'incentivo è posteriore alla realizzazione
dell'impianto, e se la procedura e l'impianto non rispondessero
alla normativa, si perde la possibilità di ottenere
il Conto Energia.
Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione
e l'entrata in esercizio degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è
la seguente:
1. Si acquisisce autorizzazione amministrativa locale; usualmente
è sufficiente una DIA;
2. Si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto
e si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando
se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto
(per i soli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW);
3. Il gestore di rete comunica il punto di consegna;
4. Ad impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione
lavori al gestore di rete che entro 30 giorni lavorativi ne
curerà l'allaccio alla rete elettrica;
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto
bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della
tariffa incentivante unita alla documentazione finale di entrata
in esercizio dell'impianto, pena la non ammissibilità
alle tariffe incentivanti;
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda
il GSE comunica la tariffa incentivante.
Quali sono i documenti da allegare alla domanda di concessione
della tariffa incentivante?
I documenti da allegare sono specificati nell'allegato 4 del
Decreto:
1. Documentazione finale di progetto dell'impianto firmato
da un professionista o da un tecnico iscritto all'Albo professionale;
2. Scheda tecnica che specifica le caratteristiche dell'impianto;
3. Elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei
convertitori;
4. Certificato di collaudo dell'impianto;
5. Dichiarazione dell'atto di notorietà autenticata
firmata dal soggetto responsabile;
6. Copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica
(se necessario);
7. Copia dell'autorizzazione amministrativa locale;
8. Autorizzazione dei proprietari all'installazione dell'impianto
fotovoltaico;
9. Verbali rilasciati dal gestore di rete in sede di allacciamento
dell'impianto.
Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle
tariffe incentivanti e quando?
L'incentivo viene erogato dal GSE (www.gsel.it)
ed è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto
(misurata da un contatore posto all'uscita dell'inverter)
e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.
I pagamenti verranno erogati dal GSE secondo le modalità
previste dalla Delibera dell'AEEG 90/07:
- Per impianti di potenza tra 1 e 20kWp in regime di scambio
sul posto: ogni due mesi al superamento di €250 e in
regime di vendita ogni mese al superamento di €250.
- Per impianti di potenza superiore a 20 kWp il pagamento
avviene ogni mese al superamento di €550.
Come si integra l'impianto fotovoltaico con la rete domestica?
Quando si installa un impianto fotovoltaico il gestore di
rete installa un nuovo contatore all'uscita dell'inverter.
Quindi tutta l'energia prodotta dall'impianto verrà
conteggiata e su questo conteggio il GSE erogherà l'incentivo
del Conto Energia. Inoltre il contatore dell'utenza elettrica
verrà sostituito con un contatore bidirezionale in
grado di poter contare sia l'energia eventualmente immessa
in rete sia quella prelevata dalla rete e su queste letture
poter fare un conguaglio.
Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti
gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo
Decreto è di 1200MW. Verranno però incentivati
anche gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici
mesi dalla data del raggiungimento dei 1200MW che sarà
resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite
sarà elevato a 24 mesi se il soggetto responsabile
degli impianti è un ente pubblico. Inoltre, entro 6
mesi dalla data di raggiungimento dei 1200MW, saranno determinate
le misure per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di
3000MW entro il 2016.
E' possibile vendere un immobile su cui è in esercizio
un impianto fotovoltaico Conto Energia?
Sì: chi compra, assieme all'immobile, acquisisce l'impianto
con il relativo contratto ventennale di incentivo, beneficiandone
per il residuo periodo di diritto.
L'incentivo in Conto Energia è cumulabile con altri
incentivi?
Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con
incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del
costo di investimento; certificati verdi e con titoli di efficienza
energetica. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture
sanitarie pubbliche è prevista la cumulabilità.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA
per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione
di calore o energia.
|